Approvato il regolamento per il calcolo dell'equo compenso che piattaforme come Google, Facebook o Tik Tok devono agli editori per la distribuzione online di articoli giornalistici. Se tra editore e piattaforma non ci sarà accordo, il prezzo verrà stabilito dall'Agcom
23 gennaio 2023 - È stato approvato dall'AgCom (Autorità per le Comunicazioni) il regolamento in materia di equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche online, tema di grande importanza per gli editori digitali. Permetterà loro e ai giornalisti di chiedere a piattaforme come Google o Facebook un compenso per i contenuti informativi che vengono ripresi e distribuiti online, mettendo fine a una querelle in atto da molto tempo (
vedi news del 16 aprile 2019 e del 15 aprile 2020).
Il regolamento riguarda l'articolo 43-bis (Dl 177/2021) che recepisce l'art. 15 della Direttiva Copyright (Ue 2019/790) con cui il legislatore europeo ha affrontato la questione dell'equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una pubblicazione di carattere giornalistico tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. L'equo compenso all'editore può arrivare fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per la piattaforma del prestatore (gli Ott), al netto del traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web.
L'aliquota va determinata sulla base dei seguenti criteri:
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numero di consultazioni online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'editore sui servizi del prestatore, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti;
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rilevanza dell'editore sul mercato, espressa in termini di audience online e rilevata su base periodica da organismi rappresentativi dell'intero settore di riferimento;
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numero di giornalisti inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria impiegati dall'editore per la realizzazione delle pubblicazioni diffuse online;
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costi comprovati sostenuti dall'editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni online ;
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costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione di tali pubblicazioni;
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adesione e conformità, dell'editore e del prestatore, ciascuno per la propria parte, a codici di condotta, inclusi i codici deontologici adottati dal Cnog, codici etici e standard internazionali in materia di qualità dell'informazione e di fact-checking ;
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anni di attività dell'editore.
Il regolamento ha l'obiettivo di incentivare gli accordi tra editori e Ott, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa, ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all'Autorità per la determinazione dell'equo compenso. Entro 60 giorni dalla richiesta L'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso.
Matteo Rainisio, ex vice presidente di ANSO - Associazione Nazionale Stampa Online, che ha seguito per l'associazione tutto l'iter del provvedimento, ha dichiarato: “Abbiamo portato avanti la posizione degli editori nativi digitali che in questi 20 e più anni hanno avviato migliaia di nuove realtà editoriali di qualità e creato posti di lavoro. Abbiamo sempre ribadito che per noi era importante poter continuare a sfruttare il traffico generato dalle diverse piattaforme, da Google a Facebook, da Twitter a TikTok. Adesso le piattaforme e gli editori potranno continuare a lavorare insieme, ma soprattutto gli editori nativi digitali potranno prosperare grazie al traffico proveniente da queste piattaforme”.